Art. 5.

      1. Possono essere ammessi a programmi di edilizia residenziale che beneficiano del contributo parziale o totale dello Stato o, in quanto aventi interesse nazionale, elaborati dallo Stato in concorso con le regioni e con gli enti locali, solo i comuni che hanno previsto, o prevedono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, agevolazioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di almeno due punti percentuali rispetto a quella vigente per alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato con il comune, agevolato o concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
      2. Nel caso di canone concordato, in assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e di tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica o, in caso di alloggio di edilizia convenzionata, è fissato al 4,5 per cento annuo del prezzo massimo di convenzione dell'alloggio.